venerdì 19 giugno 2009

Esche avvelenate: come e a chi inoltrare denuncia

Rifacendomi ad un articolo comparso il 18 giugno scorso sul quotidiano di informazione on line dei medici veterinari, ANMVI Oggi, più volte citato in tale blog, riporto in questo post le indicazioni fornite tramite apposita Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 aprile 2009 onde sapere come comportarsi nei casi purtroppo non tanto rari di avvelenamento di pet a causa di esche o bocconi avvelenati.
Avevo già parlato delle nuove normative che regolano il settore agli inizi dell'anno, esattamente l'8 gennaio scorso, si tratta dell'ordinanza 18/12/2008 e successiva modifica del 19/03/2009; ma ritengo di fare cosa utile e gradita ai lettori interessati, fornendo questi ulteriori riferimenti.
Vediamo dunque di che tratta nel dettaglio tale notizia:
"Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare contenente chiarimenti in merito all'adeguamento delle autorizzazioni di presidi medico chirurgici sulla base delle Ordinanze Ministeriali emanate il 18 dicembre 2008 e, successivamente, il 19 marzo 2009 sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati.
La circolare esplicativa regolamenta l'inserimento dell'amaricante nella formulazione del prodotto in questione (ovvero i rodenticidi per uso domestico e civile) e suggerisce l'adozione di diciture cautelative in etichetta."
La sezione del portale del Ministero della salute è stata aggiornata portando anche in evidenza il fac-simile per la denuncia, che riporto qui di seguito:

ATTO DI DENUNCIA

Alla Procura della Repubblica di..................................
(scrivere la provincia del comune in cui è avvenuto l'avvelenamento)
c/a Comando Stazione Carabinieri di .......
c/a Corpo Forestale di.. ....................
c/a Polizia Provinciale di ..................
Oggetto: Denuncia per avvelenamento animali
Il/la sottoscritto/a (generalità, domicilio, recapiti telefonici) espone quanto segue.
In data ...... in località ................del Comune di ....................ha notato:
(esposizione dettagliata dei fatti cui si è assistito. Fornire inoltre ogni elemento utile per la identificazione dei responsabili: targhe di auto, riconoscimento personale, descrizione somatica, ecc. e, nel caso di ignoti intestare l’atto "contro ignoti"; aggiungere ogni elemento utile che possa descrivere le modalità dell’azione, ad es. "lasciava in giro bocconi avvelenati", ovvero "provvedeva a mettere in giro cibo avvelenato", ossia qualsiasi informazione mirante a individuare l'attività e lo scopo del soggetto responsabile, ecc.).
Tale fatto integra ad avviso dello scrivente il reato di uccisione di animale di cui all'articolo 544-bis C.P.(come dalla legge 20 luglio 2004, n. 189), nonché il reato ex art. 674 C.P. relativo al getto di cose pericolose, o di qualsiasi altro reato che la S.V. ritenesse ravvisare nei fatti sopra descritti e/o a seguito di indagini.
L'art 544 bis del codice penale statuisce che "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi".
Tale articolo, introdotto dalla Legge 189 del 2004 a tutela degli animali, punisce chiunque cagiona la morte di un animale, per crudeltà o senza necessità.
Si tratta di un reato a forma libera o casualmente orientato, imperniato sul verbo cagionare e per il cui perfezionamento è sufficiente che l'azione si posta in essere con mezzi idonei a cagionare la morte dell'animale.
La legge 189 del 2004, annoverando nel concetto di animale qualsiasi essere vivente appartenente al genere animale senza distinzione tra quelli di affezione e quelli che non lo sono, permette l'applicazione della disposizione vietante il maltrattamento di animali non solo nei confronti nei nostri cari compagni domestici, bensì anche ai volatili.
Nei rapporti con gli animali d'affezione in merito all'applicazione dell'art 544 bis C.P. un'importante e recente pronuncia è quella del Tribunale penale dell'Aquila del 29 marzo 2007, che ha inflitto la condanna a due mesi di reclusione ad un dirigente veterinario a.s.l. per aver ordinato la soppressione per futili motivi di nove cuccioli di cane, e ad un suo funzionario, per aver eseguito materialmente la soppressione.
Si legge nelle motivazioni di questa importante pronuncia che 'in base ad una lettura sistematica della legge 189 del 2004, nel rapporto tra animali d'affezione ed i loro eventuali padroni, risulta oggi evidente che non sussiste più un rapporto tra oggetto (l'animale) e titolare di un diritto di proprietà (il padrone) sorgendo nuovi obblighi e fonti di responsabilità per i padroni, in quanto, stando al Tribunale penale dell'Aquila, "con la nuova legge si prende atto della natura di esser vivente dell'animale in grado di percepire sofferenze anche non solo di carattere fisico in senso stretto e per cui il proprietario non ha più la totale disponibilità dell'animale, né può infliggergli gratuite sofferenze ne toglierli la vita senza valide giustificazioni ".
Inoltre, secondo l'art. 674 C.P. "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di uso altrui, cose atte ad offendere le persone è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a € 206".
L'offesa recata alle persone può dunque consistere sia in una lesione fisica, si pensi all'eventualità che ad ingerire il veleno sia un bambino, sia in una lesione biologica, come la perdita del proprio animale domestico. Quindi, la perdita di quest'ultimo causata dal getto di bocconi avvelenati integra perfettamente norma in oggetto. Della stessa opinione è il Tribunale di Firenze che con sentenza del 28 novembre 2000 ha condannato ex art. 674 c.p.(oltre che ex art. 639 C.P. in quanto si trattava di animali altrui) un uomo per aver ucciso un pastore tedesco e un dobermann e per aver tentato di uccidere un husky gettando bocconi avvelenati. Il giudice ha provveduto alla condanna alla pena pecuniaria e al risarcimento del danno ai proprietari dei cani rimasti vittime.
In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V. confidando che i responsabili possano essere perseguiti penalmente.
Allorché fosse necessario ai fini della procedibilità, il presente atto è da intendersi atto di querela contro coloro che risulteranno responsabili dei fatti di reato, per i quali si chiede espressamente la punizione penale ai sensi di legge; Ai sensi degli artt. 406 e 408 C.P.P. si chiede di essere informati presso il domicilio sopra indicato su eventuali richieste di proroghe delle indagini preliminari ed eventuali richieste di archiviazione.
Si allegano:
a. Foto (indicare il numero, il contenuto, e la data in cui è stata scattata)
b. Video (indicare il contenuto e la data della ripresa)
c. Referti medico veterinari

Si citano quali persone informate sui fatti:
a) (nome e cognome)
b) (nome e cognome)
Si ringrazia.
Luogo, data
Firma (da apporre al momento del deposito dell'atto)
"I casi di avvelenamento devono infatti essere documentati e denunciati per contribuire a sconfiggere il fenomeno dell'avvelenamento di animali.
Per la denuncia ci si può rivolgere a qualsiasi organo di polizia giudiziaria (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale), presentando di persona il proprio esposto o denuncia (anche contro ignoti) in forma scritta.
Le norme di riferimento sono contenute nelle Ordinanze Ministeriali 18 dicembre 2008 e 19 marzo 2009.
L'Ordinanza del 19 marzo contiene alcune modifiche relative al ruolo e agli adempimenti del medico veterinario libero professionista apportate dal Ministero su proposta dell'Anmvi (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani)".

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