venerdì 19 settembre 2008

Spese Veterinarie: serve il Codice Fiscale?

Cito l'articolo pubblicato proprio stamattina dal nostro quotidiano d' informazione on line (ANMVI Oggi), a proposito di alcuni chiarimenti in merito alle deduzioni e detrazioni per spese veterinarie relative all'acquisto di farmaci, ricordando al solito, come premessa iniziale, che l'articolo 15, comma 1, lettera c-bis del TUIR prevede per le spese veterinarie, la detrazione del 19% fino all'importo di 387,34 euro, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.
Null'altro dispone in merito alle modalità di documentazione delle spese suddette, che rimangono quelle tradizionali.
Di conseguenza, la detraibilità delle spese veterinarie certificate con lo scontrino fiscale della farmacia potranno essere detratte anche senza l'indicazione fiscale del beneficiario.
Il Sole 24 Ore torna a fare chiarezza sul cosiddetto "scontrino parlante" che consente vantaggi fiscali per le spese relative all'acquisto di medicinali, farmaci veterinari inclusi.
Tenuto conto delle " obiettive difficoltà incontrate in sede di applicazione della norma", l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con una circolare (la N°30/E del 28/03/2008) che "le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF, potranno essere certificate anche tramite scontrino fiscale non "parlante" o incompleto, qualora lo stesso venga integrato, per iniziativa dello stesso contribuente, mediante l'indicazione, anche su foglio aggiunto, del codice fiscale dell'acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.
Resta inteso che -recita la circolare in questione- "per la certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, non potranno essere considerati validi documenti privi delle caratteristiche individuate dagli articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006", ovverosia per quanto riguarda la documentazione da presentare ai fini delle detrazioni/deduzioni-IRPEF all'atto della compilazione della dichiarazione dei redditi, non saranno più considerati validi i cosiddetti "scontrini muti" emessi a partire dal 1 gennaio di quest'anno.

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