domenica 13 aprile 2008

Detraibilità delle spese veterinarie


Oggi vorrei affrontare un argomento scottante ma di indubbio interesse ed attualità, visto che alcuni uomini politici lo hanno addirittura utilizzato, in modo più o meno demagogico, come tema della campagna elettorale appena terminata (grazie a dio!), sebbene non sempre e non tutti in maniera corretta...
In questo campo infatti vige la confusione più totale e mi sembra davvero opportuno fare un minimo di chiarezza.
In realtà a partire dal 2000 c'è stato un preciso riferimento nella finanziaria di allora, che però ad oggi non ha ancora subito alcun adeguamento importante (sia in termini di cifre che di ulteriori specifiche), se non per il fatto che a partire da quest'anno è stato esplicitamente menzionato che anche i farmaci (solo però se corredati da ricetta veterinaria), a cui va accluso lo scontrino della farmacia dove si è effettuato l'acquisto, possono venir conteggiati, a patto che il proprietario si ricordi di portare sempre con sé il tesserino sanitario, attraverso cui verrà identificato, all'atto dell'acquisto, tramite il cosiddetto scontrino parlante (a tal proposito vedi anche l'aggiornamento del 18 aprile 2008 sullo scontrino"muto").
Non sembrano dunque essere ammessi i farmaci privi di prescrizione e gli alimenti.

Ad ogni modo, per non perdermi nella giungla fiscale italiana, vedrò di ricorrere all'ausilio degli opportuni riferimenti legislativi citati in diversi articoli di "Professione veterinaria" e che riporto qui di seguito, scusandomi in anticipo per il "burocratese" adoperato:

Le spese veterinarie (spese per prestazioni professionali rese da veterinari e per l’acquisto di medicinali specifici da questi prescritti) sostenute per la cura di animali, legalmente detenuti per scopi di compagnia o a fini di pratica sportiva, fruiscono della detrazione del 19%:
- per la parte di spesa sostenuta eccedente d’importo di € 129,11;
- fino ad un importo max di € 387,34.

In pratica l’ammontare complessivo delle spese effettuate per tale finalità, su cui calcolare la detrazione, è pari a € 258,23.
Ovvero per qualsiasi spesa sostenuta superiore a questa cifra, l'importo massimo detraibile ammonterà sempre e comunque a non più di € 49,07.

(Dal mio punto di vista una cifra piuttosto ridicola, ma come si dice? Piuttosto che niente...)

Da notare che la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è proprietario dell’animale.


Art. 13-bis, comma 1, lettera c-bis del Testo Unico Imposte Dirette approvato con DPR 917/22.12.1986; la lettera c-bis è stata inserita dall’art. 32, comma 1, della Legge 342 del 21/11/2000:
Con effetto dal 2000 sono detraibili dall’Irpef le spese sostenute per la cura dei propri animali; la detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta.
Limite massimo su cui applicare l’agevolazione: € 387,34 all’anno, limitatamente alla parte che eccede € 129,11.
Esempio: · spese sostenute € 500,00, l’imponibile su cui applicare la detrazione del 19% sarà € 258,23 (cioè 387,34-129,11), quindi la detrazione sarà pari a € 49,00


Da “Professione Veterinaria” n° 12/2000 pag. 24:
I documenti giustificativi della detrazione sono rappresentati dalle fatture fiscali rilasciate dal veterinario Decreto del Ministero delle Finanze n. 289 del 06/06/2001:

Regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d’imposta (le detrazioni d’imposta sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare meno)

La detrazione d’imposta prevista compete in relazione alle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

La detrazione non compete per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.


Se un cliente dice di aver smarrito la parcella originale e chiede copia al veterinario ai fini della detraibilità fiscale delle spese, come deve comportarsi il veterinario?

Da “La Settimana Veterinaria” n° 346/maggio 2002 pag. 33:
La richiesta al veterinario da parte del cliente di una copia della parcella emessa deve risultare per iscritto ed il cliente deve altresì precisare esplicitamente i motivi della richiesta stessa.
Detta parcella emessa a suo tempo deve essere quindi oggetto di fotocopia e sulla stessa si deve poi apporre la dicitura “Copia conforme all’originale rilasciata a richiesta del cliente”; sulla stessa copia della parcella il veterinario dovrà apporre la data e la firma.
Nessuna marca da bollo va apposta sulla copia della parcella se l’onorario è stato interamente assoggettato ad Iva; se invece le parcelle dovessero evidenziare importi non soggetti o esenti da Iva, la copia della parcella è soggetta ad imposta di bollo (da gennaio 2008, se non erro, dovrebbe essere di € 1,81), che si corrisponde mediante apposizione di marche da annullare mediante l’indicazione della data di rilascio della copia.
Naturalmente la richiesta del cliente della copia della parcella deve essere conservata dal veterinario unitamente alla copia del documento rilasciato al cliente.

Nessun commento: